Sez. 1, Sentenza n. 9769 del 15/09/1995 (Rv. 494025 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Non presenza nei locali di esercizio dell'attività del contribuente dei beni acquistati, importati o prodotti - Desumibilità dalla variazione, nel tempo, del valore globale del magazzino - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI
In tema di I.V.A. e con riguardo alla determinazione dell'imponibile, la non presenza nei locali, in cui il contribuente esercita la sua attività ed in quelli equiparati, dei beni acquistati, importati o prodotti, che costituisce il presupposto obiettivo per la sussistenza della presunzione di cui al primo comma dell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 di cessione di tali beni, non può essere desunta dalla variazione, nel tempo, del valore globale del magazzino del contribuente, atteso che dal dato normativo si evince in modo univoco che detto presupposto è costituito dall'accertamento materiale della non presenza dei beni acquistati, importati o prodotti - singolarmente e specificamente individuati - nei locali summenzionati, fermo restando che non sussistono limitazioni di sorta per quanto riguarda l'individuazione e l'utilizzazione degli elementi di prova strumentali alla dimostrazione del "non rinvenimento" dei beni stessi (nella specie la Commissione tributaria centrale, affermando che la prova della non esistenza dei beni nei locali del contribuente può essere fornita anche attraverso il confronto tra l'elenco dei beni che erano stati nella sua disponibilità, giusta la sua stessa documentazione, e l'elenco dei beni rinvenuti dal curatore fallimentare contenuto nell'inventario da lui redatto, aveva escluso che detta prova potesse essere data ricorrendo al confronto dei loro valori).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)