diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13667 del 05/11/2001 (Rv. 550011 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI | Presupposto - Accertamento materiale della non presenza dei beni ovvero della presenza di essi nei locali di esercizio dell'attività del contribuente - Accertamento indiretto - Operatività della presunzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550011-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

In tema di IVA, affinché scatti la presunzione di cessione o di acquisto di cui all'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, occorre che, in sede di accertamento materiale, sia stata verificata la non presenza, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni acquistati, importati o prodotti, ovvero la presenza di beni, non altrimenti giustificata, nei luoghi medesimi; detta presunzione, pertanto, non opera a seguito di un accertamento indiretto, fondato su schede di magazzino e su annotazioni in esse contenute.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)