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Sez. L, Sentenza n. 10110 del 13/10/1998 (Rv. 519652 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Giudizio di ripristino instaurato nel vigore della legge n. 222 del 1984 - Diritto all'assegno di invalidità - Accertamento - Ammissibilità - Riscontro del requisito contributivo - Riferimento alla disciplina vigente al momento della originaria domanda amministrativa di pensione - Necessità.
Stato
decisa il 1998-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519652-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE

In applicazione dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., nel corso del giudizio diretto al ripristino della pensione d'invalidità revocata, instaurato nel vigore della legge n. 222 del 1984, il giudice, in presenza di un'infermità o di un aggravamento manifestatisi dopo l'entrata in vigore di tale nuova disciplina, può riconoscere all'assicurato (nella sussistenza del relativo requisito di riduzione della capacità lavorativa) l'assegno d'invalidità di cui all'art. 1 della citata legge, verificando la sussistenza del requisito contributivo con riguardo alle norme vigenti alla data di presentazione dell'originaria domanda di attribuzione della pensione d'invalidità (poi revocata). Del resto, da un lato, il nuovo evento preso in considerazione dalla suddetta normativa (l'inabilità) costituisce sotto diverse angolazioni un "minus" rispetto all'evento pregresso (l'invalidità), dall'altro lato l'automatica trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia all'età pensionabile, non investendo la natura e la struttura del nuovo diritto, non è sufficiente di per sè sola a renderlo disomogeneo rispetto al preesistente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)