Sez. L, Sentenza n. 3120 del 03/03/2001 (Rv. 544393 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Recupero della capacità - Accertamento - Riferimento ai requisiti vigenti all'epoca dell'ammissione al pensionamento - Obbligatorietà - Attribuzione della pensione anteriore alla legge n. 160 del 1975 - Riferimento al limite della metà della capacità di guadagno - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Nel caso di revoca della pensione di invalidità, il giudice adito dall'assicurato per il ripristino della prestazione, prima di affidare al consulente tecnico l'incarico di accertare le condizioni di salute del medesimo assicurato, deve preventivamente stabilire se la pensione sia stata concessa sulla base dell'art. 10 D.L. n. 636 del 1939, convertito in legge n. 1272 del 1939, ovvero sulla base dell'art. 24 legge n. 160 del 1975, posto che la revoca del beneficio può essere legittima solo per il venir meno dei requisiti che furono necessari al tempo in cui la liquidazione della prestazione previdenziale venne disposta, con la conseguenza che, ove l'attribuzione della pensione sia anteriore alla legge n. 160 del 1975, occorre riferirsi al limite della metà della capacità di guadagno, stabilito dall'art. 10 D.L. n. 636 del 1939.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 24 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)