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Sez. 2, Sentenza n. 1553 del 23/01/2013 (Rv. 624673 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO | Contratto definitivo di compravendita per scrittura privata non autenticata - Interesse della parte alla formazione del titolo per la trascrizione - Azione ex art. 2932 cod. civ. - Esperibilità - Esclusione - Azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Esperibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624673-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - RIPRODUZIONE DEL CONTRATTO IN FORMA DIVERSA DALL'ORIGINARIA - DA SCRITTURA PRIVATA IN ATTO PUBBLICO

Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 cod. civ. - che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare -, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)