Sez. 3, Sentenza n. 406 del 18/02/1967 (Rv. 326323 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO.*
La locazione a tempo determinato si estingue, senza bisogno di preventiva disdetta, con lo spirare del termine, salvo che intervenga una tacita rinnovazione del contratto costituita da un nuovo negozio giuridico bilaterale posto in essere attraverso la permanenza del conduttore nella detenzione della cosa dopo la scadenza del termine ed il silenzio del locatore. (Cfr. 2677-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597, Cod. Civ. art. 1596
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)