Sez. 3, Sentenza n. 1678 del 12/05/1976 (Rv. 380452 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - DICHIARATA PERMANENZA PROVVISORIA DEL CONDUTTORE - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONDIZIONI - DICHIARATA PERMANENZA PROVVISORIA DEL CONDUTTORE - RINNOVAZIONE TACITA - ESCLUSIONE.*
La rinnovazione tacita della locazione a tempo determinato, prevista dall'art 1597 cod civ, si concretizza nella conclusione di un nuovo contratto, a tempo indeterminato, il quale viene posto in essere attraverso idoneo ed univoco comportamento delle parti, rappresentato, da un lato, dalla permanenza del conduttore, dopo la scadenza, nella detenzione della cosa locata, e, dall'altro, dalla inerzia del locatore. Da cio consegue che, qualora il conduttore permanga nel godimento del bene, dopo aver dichiarato di volervi restare solo in via provvisoria e per un limitato periodo di tempo, va esclusa la rinnovazione tacita del contratto, ex art 1597 cod civ, ostando detta dichiarazione alla configurabilita di un tacito ed inequivoco incontro dei consensi sulla Costituzione di un nuovo rapporto, nei termini indicati. (V 3678/74, mass n 372199; (V 406/67, mass n 326323).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)