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Sez. L - , Sentenza n. 27933 del 23/11/2017 (Rv. 646276 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Somme corrisposte in sede di transazione - Assoggettabilità a contribuzione - Presupposti - Accertamento nella natura retributiva - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646276-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, posto che il rapporto assicurativo e gli obblighi di contribuzione ad esso connessi sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma ne sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, anche una transazione tra lavoratore e datore di lavoro va ritenuta estranea rispetto a tali obblighi, sicché, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione, sarà necessario provare e distinguere quali siano nell'accordo transattivo le poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto insussistente l'obbligazione contributiva, rispetto a somme erogate in esecuzione di una transazione intervenuta tra un istituto di credito e alcuni legali suoi ex dipendenti, ritenendole svincolate dall'intercorso rapporto di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 02/09/1997 num. 314 art. 6, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2115

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)