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Sez. L, Sentenza n. 2642 del 05/02/2014 (Rv. 630384 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione imponibile ai fini contributivi - Transazione - Istituto previdenziale - Inopponibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630384-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, la transazione intervenuta tra questi ed il lavoratore è inopponibile all'istituto previdenziale, in quanto la retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve intendersi come tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere dal datore di lavoro poiché il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurazione del rapporto di lavoro ma sono del tutto autonomi e distinti, sussistendo l'obbligo del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano adempiuti, in tutto o in parte, o che il lavoratore abbia rinunciato ai propri diritti. (Fattispecie relativa a obbligo contributivo previdenziale per le somme dovute dal datore al lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo a quello dell'effettiva reintegra, rispetto alle quali era intervenuta transazione tra il lavoratore e di datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)