Sez. 2, Sentenza n. 2274 del 27/02/1995 (Rv. 490767 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE | Obbligo di permettere l'accesso ed il passaggio nel proprio fondo - Natura - Relativo accertamento del giudice - Sentenza dichiarativa - Configurabilità - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - ACCESSO AL FONDO - IN GENERE
L'obbligo del proprietario di permettere, ai sensi dell'art. 843 cod.civ., l'accesso ed il passaggio nel suo fondo quando questi siano necessari per la costruzione o riparazione di un muro od altra opera propria del vicino o comune non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva ma ha i caratteri di un obbligazione " propter rem" che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino e che ha per contenuto la prestazione del consenso all'accesso ed al passaggio, che il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere indipendentemente dall'accertamento del giudice, la cui eventuale pronuncia, non trattandosi della costituzione di un diritto in "re aliena", è meramente dichiarativa e non costitutiva. (nella specie, si trattava dell'accesso al tetto condominiale attraverso una mansarda del proprietario dell'ultimo piano per la manutenzione dell'antenna televisiva centralizzata e del vaso di espansione dell'impianto termico comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 843
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)