Sez. 4, Ordinanza n. 40088 del 28/06/2005 Cc. (dep. 04/11/2005) Rv. 232451 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale - Dichiarazione di inammissibilità e mancata dichiarazione della prescrizione dei reati - Presunto errore della Cassazione - Legittimità del ricorso straordinario - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario ex art. 625 cod. proc. pen., l'errore materiale è il frutto di una divergenza del tutto formale ed esteriore tra volontà effettiva del giudice e volontà manifestata, mentre l' errore di fatto è l'erronea percezione causata da una svista o da un equivoco in cui il giudice sia incorso nella lettura degli atti e che ha determinato una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (In applicazione del principio la Corte ha escluso che ricorrano tali ipotesi nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, e di ritenuta natura originaria dell'inammissibilità dei motivi, con conseguente inapplicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., anche se, come dedotto ai sensi dell'art. 625 bis, la causa estintiva della prescrizione sia intervenuta in pendenza del termine per impugnare e non, come invece affermato dalla Corte di cassazione, in sede di giudizio di legittimità).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)