Sez. 3, Sentenza n. 10544 del 23/10/1998 (Rv. 520035 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 a norma della quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova applicazione anche per le cause di opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)