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Sez. 3, Sentenza n. 10544 del 23/10/1998 (Rv. 520035 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sospensione dei termini nel periodo feriale - Opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520035-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 a norma della quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova applicazione anche per le cause di opposizione agli atti esecutivi.

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)