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Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 13/11/1989 (Rv. 464186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI NELL'ESPROPRIAZIONE NAVALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI NELL'ESPROPRIAZIONE NAVALE - ESCLUSIONE.*

La disposizione dettata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, a norma della quale la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle cause di opposizione all'esecuzione, trova applicazione anche per le cause di opposizione agli Atti esecutivi e così per le opposizione agli Atti esecutivi di cui all'art. 668 cod. nav., giacché questa norma rappresenta a sua volta un'estensione all'espropriazione navale delle Disposizioni contenute nell'art. 617 cod. proc. civ., che è richiamato dall'art. 668 cod. nav. Con talune particolarità relative alla sola Forma dell'opposizione. Ne consegue che - anche con riguardo al relativo ricorso per Cassazione - alle cause di opposizione agli Atti esecutivi nell'espropriazione navale non si applica la sospensione di termini nel periodo feriale. (V 4841/86, mass n 447539, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Navig. art. 668, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)