Sez. 1, Sentenza n. 5130 del 12/06/1987 (Rv. 453729 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE EDUCATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - COMPROMISSIONE IRREPARABILE DELLO SVILUPPO NORMALE DELLA PERSONALITÀ FISICA, PSICHICA ED INTELLETTIVA DEL MINORE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE EDUCATO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA FAMIGLIA - EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 184 DEL 1983 - STATO DI ABBANDONO - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - COMPROMISSIONE IRREPARABILE DELLO SVILUPPO NORMALE DELLA PERSONALITÀ FISICA, PSICHICA ED INTELLETTIVA DEL MINORE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Poiché la legge n. 184 del 1983 all'art. 1 proclama il diritto del minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, perché possa ritenersi sussistente uno stato di abbandono giustificativo dell'atto di adottabilità, è necessario che la situazione pregiudizievole nella quale il minore si trova a vivere e a crescere nell'ambito della propria famiglia di origine, sia tale, secondo il convincimento congruamente motivato del giudice di merito, da compromettere irreparabilmente lo sviluppo normale della sua personalità fisica, psichica ed intellettiva. (nella specie la Corte ha ritenuto non congruamente motivato il convincimento della Corte d'appello fondato su una affermata inidoneità della "mentalità" dei genitori, sulla generica e non dimostrata "immaturità" della madre e sulla saltuarietà del lavoro svolto dal padre). (V 613/86, mass n 444183; (V 6564/83, mass n 431275).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)