Sez. 5 - , Ordinanza n. 19979 del 27/07/2018 (Rv. 650147 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Giudizio tributario - Termine semestrale ex art. 327 c.p.c. come introdotto dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Portata - Fasi o gradi di giudizio instaurati successivamente - Estensione della novella - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)