diritto.io

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15741 del 21/06/2013 (Rv. 627162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Giudizio tributario - Termine semestrale ex art. 327 cod. proc. civ. come introdotto dalla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009 - Portata - Fasi o gradi di giudizio instaurati successivamente - Estensione della novella - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 17 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)