Sez. 3, Sentenza n. 6464 del 08/07/1994 (Rv. 487341 - 01)
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere | Responsabilità del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza - Danno risarcibile - Configurabilità - Costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento - Esclusione.
Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera - Professioni intellettuali - Responsabilità - In genere
Nel caso di responsabilità del sanitario per la mancata interruzione della gravidanza nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978 n. 194, il danno risarcibile è solo quello dipendente dal pregiudizio alla salute fisio-psichica della donna specificamente tutelata dalla predetta legge, e non quello più genericamente dipendente da ogni pregiudizievole conseguenza patrimoniale dell'inadempimento del sanitario, quale il costo della nascita del figlio indesiderato o del suo allevamento, che di per se non sono considerati un fatto ingiustamente dannoso neppure in presenza di precarie condizioni economiche della madre, le quali sono assunte come condizione giustificatrice della interruzione della gravidanza solo per la loro possibile influenza sulle condizioni fisio psichiche della donna.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2229, Legge 22/05/1978 num. 194 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)