Sez. 3, Sentenza n. 2793 del 24/03/1999 (Rv. 524506 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Diritto all'interruzione di gravidanza - Mancata informazione da parte del medico delle possibili anomalie o malformazioni del feto - Responsabilità del medico - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Il risarcimento del danno per il mancato esercizio del diritto all'interruzione della gravidanza non consegue automaticamente all'inadempimento dell'obbligo di esatta informazione che il sanitario era tenuto ad adempiere in ordine alle possibili anomalie o malformazioni del nascituro, ma necessita anche della prova della sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 6 e 7 della legge n. 194 del 1978 per ricorrere all'interruzione di gravidanza (La Corte ha affermato il principio in un caso in cui era stato richiesto un risarcimento del danno conseguente alla nascita del figlio affetto da sindrome di Down, sulla base dell'avvenuta violazione del diritto all'informazione da parte dei sanitari circa i rischi di possibili anomalie o malformazioni del nascituro e del diritto all'interruzione della gravidanza).
Riferimenti normativi: Legge 22/05/1978 num. 194 art. 6 CORTE COST., Legge 22/05/1978 num. 194 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)