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Sez. 1, Sentenza n. 5745 del 07/11/1979 (Rv. 402365 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NORME PROCESSUALI APPLICATE NEL PROCESSO RELATIVO - SUSSISTENZA DI GARANZIE PER LE PARTI UGUALI A QUELLE OFFERTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NORME CONTRASTANTI CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402365-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NORME PROCESSUALI APPLICATE NEL PROCESSO RELATIVO - SUSSISTENZA DI GARANZIE PER LE PARTI UGUALI A QUELLE OFFERTE DALL'ORDINAMENTO ITALIANO - ACCERTAMENTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI - NORME CONTRASTANTI CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - CONFIGURABILITA - CRITERI.*

Il giudice italiano, nel delibare le sentenze pronunciate in altri ordinamenti giuridici, non puo esaminare se le norme processuali applicate nel procedimento svoltosi all'estero offrano le medesime garanzie previste dal nostro ordinamento, in quanto ciascun giudice deve seguire le norme dell'ordinamento processuale in base al quale decide. Cio vale anche per il sistema scelto per dare esecutivita alle sentenze ecclesiastiche, sia perche il controllo sul rispetto delle principali garanzie processuali e in quel sistema devoluto al supremo tribunale della segnatura, sia perche le difformita introdotte dalle norme pattizie potrebbero ritenersi illegittime soltanto nel caso di violazione dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato. Pertanto, possono ritenersi contrastanti con la garanzia costituzionale del diritto di difesa del cittadino unicamente quelle modalita dell'ordinamento diverso da quello statuale le quali, per la loro portata essenziale, si risolvano nella sostanziale negazione della stessa tutela giurisdizionale. (V 4905/78, mass n 394625).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)