Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 17/07/1980 (Rv. 408465 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ESECUTIVITA - COMPITI DELLA CORTE D'APPELLO - RISCONTRO DELL'AVVENUTA INDAGINE DA PARTE DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA, DELLE CONDIZIONI EX ARTT 34 DEL CONCORDATO E 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - INDAGINE SULLE CONDIZIONI EX NN 5 E 6 DELL'ART 797 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - INDAGINE SULLA CONDIZIONE EX N 7 DEL CITATO ARTICOLO - LIMITI - CONTRASTO CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - ESECUTIVITA - COMPITI DELLA CORTE D'APPELLO - RISCONTRO DELL'AVVENUTA INDAGINE DA PARTE DEL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA, DELLE CONDIZIONI EX ARTT 34 DEL CONCORDATO E 17 DELLA LEGGE N 847 DEL 1929 - INDAGINE SULLE CONDIZIONI EX NN 5 E 6 DELL'ART 797 COD PROC CIV - ESCLUSIONE - INDAGINE SULLA CONDIZIONE EX N 7 DEL CITATO ARTICOLO - LIMITI - CONTRASTO CON LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO DI DIFESA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Nel sistema vigente per l'esecutivita delle sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale il compito della Corte d'appello e limitato al riscontro dell'avvenuta indagine, da parte del supremo tribunale della segnatura, delle condizioni previste dagli artt 34 del concordato e 17 della legge n 847 del 1929, corrispondenti a quelle previste dai nn 1, 2, 3 e 4 dell'art 797 cod proc civ per la delibazione delle sentenze straniere. Non e necessaria, invece, un'indagine sulle condizioni previste dai nn 5 e 6 dell'art 797 citato, attesa l'esclusivita della giurisdizione ecclesiastica sulla materia specifica, mentre la condizione di cui al n 7 (contrasto con l'ordine pubblico italiano) puo essere svolta limitatamente all'eventuale contrasto con i principi supremi dello ordinamento italiano. Ne consegue che, per quanto riguarda le norme processuali dell'ordinamento canonico, possono ritenersi contrastanti con la garanzia costituzionale del diritto di difesa del cittadino solo quelle modalita del processo canonico le quali, per la loro portata sostanziale, si risolvano nella negazione stessa della tutela giurisdizionale. (V 5745/79, mass n 402365; (V 4752/79, mass n 401331).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)