Sez. 2, Sentenza n. 14190 del 27/06/2011 (Rv. 618613 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Ricorso proposta da società od ente collettivo - Conferimento della procura - Requisiti di validità - Nome del conferente - Necessità - Mancata indicazione - Non desumibilità dall'intestazione del ricorso - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
In relazione ad un ricorso per cassazione proposto da una società o da altro ente collettivo, qualora né dall'intestazione del ricorso, né dalla procura alle liti risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non nominativamente indicata o perché la sottoscrizione da essa apposta sia illeggibile), l'incertezza sull'identità del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza, in capo al medesimo, dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)