Sez. 3, Sentenza n. 900 del 22/01/2003 (Rv. 561339 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Proposizione da parte di una società o di altro ente collettivo - Procura - Conferimento - Nome del conferente - Mancata indicazione sia nell'intestazione del ricorso che nella procura - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Nel conferimento della procura alle liti ai sensi dell'art.83, terzo comma, cod. proc. civ., la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige perciò che ne sia indicato il nome. Pertanto, quando né dall'intestazione del ricorso per cassazione proposta da una società o da altro ente collettivo né dalla procura risulti il nome della persona fisica che l'ha conferita (perché non vi è nominativamente indicata e la firma è illeggibile), l'incertezza sulla persona del conferente, preclusiva della successiva indagine sull'esistenza in capo al medesimo dei necessari poteri rappresentativi, rende invalida la procura ed inammissibile il ricorso. (Nel fare applicazione del suindicato principio la S.C. ha nel caso conseguentemente escluso la sussistenza del difetto di costituzione della società per azioni costituitasi in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta in persona di soggetto di cui risultavano indicate le generalità ed il domicilio eletto benché avesse sottoscritto il mandato "ad litem" con firma illeggibile, peraltro sotto l'indicazione "un direttore").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)