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Sez. L, Sentenza n. 1005 del 05/02/1983 (Rv. 425775 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO EXTRALAVORATIVO CONCORRENTE CON QUELLO DIRETTAMENTE PRODOTTO DALL'INFORTUNIO - VALUTAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425775-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - DANNO EXTRALAVORATIVO CONCORRENTE CON QUELLO DIRETTAMENTE PRODOTTO DALL'INFORTUNIO - VALUTAZIONE - CRITERI - CONDIZIONI.*

Il danno extralavorativo concorrente con quello direttamente prodotto dall'infortunio deve essere valutato, ai fini della Determinazione del grado di inabilità, in applicazione del criterio stabilito dall'art. 79 del d.P.R. n. 1124 del 1965, secondo il quale allorché la riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dall'evento suddetto sia aggravata da una persistente inabilità, cagionata da altri infortuni o anche da fatti esterni al lavoro, la valutazione della sua entità deve essere rapportata non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto della preesistente inabilità, secondo un rapporto espresso da una frazione il cui denominatore indica il grado della preesistente attitudine al lavoro ed il numeratore la differenza tra questo e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio, allo scopo di aumentare la percentuale della nuova menomazione, dato che questa viene a compromettere l'attitudine al lavoro di un soggetto già in parte inabile, e senza possibilità di adottare al riguardo altri criteri o metodi correttivi. (V 4696/82, mass n 422643).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)