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Sez. L, Sentenza n. 4696 del 21/08/1982 (Rv. 422643 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - GRADO DI RIDUZIONE PERMANENTE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - AGGRAVAMENTO DERIVANTE DA INABILITÀ PREESISTENTI - DETERMINAZIONE DEL PREDETTO GRADO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422643-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - GRADO DI RIDUZIONE PERMANENTE DELL'ATTITUDINE AL LAVORO - AGGRAVAMENTO DERIVANTE DA INABILITÀ PREESISTENTI - DETERMINAZIONE DEL PREDETTO GRADO - CRITERI.*

In base all'art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, norma di favore, applicabile anche per le malattie professionali, che preclude l'adozione di criteri diversi da quelli da essa indicati (cosiddetta formula Gabrielli), il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale ma a quella ridotta per effetto della preesistente inabilità, nel qual caso il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente ed il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio. (V 1771/82, mass n 419624; (V 787/75, mass nn 374153 e 374152).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)