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Sez. L, Sentenza n. 475 del 26/01/1989 (Rv. 461589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ART. 1 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DEROGHE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - DELIMITAZIONE CONTRATTUALE DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ART. 1 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DEROGHE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA - AMMISSIBILITÀ - DELIMITAZIONE CONTRATTUALE DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE - LEGITTIMITÀ.*

Il secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., che (nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 297), dettando la nozione della retribuzione ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (T.F.R.), fa salva la diversa previsione dei contratti collettivi, consente che la disciplina collettiva (anche aziendale) possa non solo prevedere deroghe in senso più favorevole al lavoratore ma anche attuare una delimitazione della retribuzione computabile ai fini anzidetti. (Conf 7755/86, mass n 449731).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)