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Sez. L, Sentenza n. 7755 del 19/12/1986 (Rv. 449731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE ANNUA - DETERMINAZIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DELIMITAZIONE DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE IN FORZA DI CLAUSOLE COLLETTIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE ANNUA - DETERMINAZIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 297 DEL 1982 - DELIMITAZIONE DELLA RETRIBUZIONE COMPUTABILE IN FORZA DI CLAUSOLE COLLETTIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Il nuovo testo dell'art. 2120, comma secondo, cod. civ., introdotto con l'art. 1 della legge n. 297 del 1982, allorché fa salva la diversa previsione dei contratti collettivi in ordine alla Determinazione della retribuzione annua ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non ammette soltanto deroghe in senso più favorevole al lavoratore, ma consente alle parti collettive di concordare anche una delimitazione della retribuzione computabile, in eventuale - ma non necessaria - contropartita di altri patti vantaggiosi per il prestatore d'opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)