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Sez. 3, Sentenza n. 4799 del 17/05/1999 (Rv. 526345 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudizio secondo equità - Violazione della preclusione "pro iudicato" - Ricorribilità in Cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526345-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE

Il decreto ingiuntivo non opposto contiene un accertamento analogo a quello della sentenza di condanna e non può essere rimesso in discussione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa, come dispone l'art. 2909 cod. civ. Trattasi di "preclusione pro iudicato" che costituisce regola processuale, la cui violazione è deducibile con ricorso per cassazione, anche allorché si impugni una sentenza del giudice di pace resa secondo equità in causa di valore non superiore alle lire due milioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)