Sez. 3, Sentenza n. 11471 del 21/06/2004 (Rv. 573764 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Responsabilità civile da circolazione stradale - Illecito civile - Colpa - Nozione - Estensione ai fatti dolosi - Configurabilità - Sussistenza - Esclusione prevista dall'art. 1917 - Inapplicabilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, disciplinata dalla Legge 990/1969, non trova applicazione la norma di cui all'art. 1917 cod. civ., che - escludendo dall'assicurazione il danno derivante da fatti dolosi - non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, che invece si trova nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il terzo danneggiato con la evidente tendenza a rimuovere ostacoli per l'integrale e tempestivo ristoro dei danni soprattutto se lesivi della integrità psicofisica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)