Sez. 3, Sentenza n. 4349 del 26/03/2001 (Rv. 545173 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi ex art.414 cod. proc. civ. - Accertamento anche d'ufficio e in grado di appello - Deducibilità o rilevabilità in Cassazione per la prima volta - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, è bensì rilevabile d'ufficio ed a prescindere dall'eventuale costituzione della parte convenuta, ma solo nell'ambito del giudizio di merito e pertanto deve escludersi che possa essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità da parte del convenuto soccombente e dalla stessa Corte d'ufficio, la violazione da parte dell'attore in prime cure dell'art. 163 n. 3 (o dell'art. 414 n. 3) cod. proc. civ. per insufficiente determinazione della cosa oggetto della domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)