Sez. L, Sentenza n. 6321 del 30/03/2004 (Rv. 571664 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità per omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. - Valutazione complessiva del giudice di merito - Funzione - Accertamento relativo all'atto di appello - Estensione - Estremi - Censurabilità in Cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, la valutazione di nullità del ricorso introduttivo di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni su cui essa si fonda implica una valutazione complessiva dell'atto introduttivo onde pervenire ad una decisione che, se fondata su motivazione congrua e priva di salti logici, si sottrae al sindacato di legittimità; analoga valutazione deve compiere il giudice di merito in relazione all'atto di appello in relazione al quale, ai sensi degli artt. 342 e, per il rito del lavoro, 434 cod. proc. civ. l'indicazione dei motivi non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formale enunciazione delle ragioni invocate, potendo limitarsi ad una esposizione anche sommaria, purché chiara e univoca della domanda rivolta al giudice del gravame e delle ragioni della doglianza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)