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Sez. 2, Sentenza n. 3101 del 19/11/1973 (Rv. 366868 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - GIUSTI MOTIVI - ELENCAZIONE TASSATIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366868-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - GIUSTI MOTIVI - ELENCAZIONE TASSATIVA - ESCLUSIONE.*

I giusti motivi, in considerazione dei quali possono essere compensate, in tutto o in parte, le spese di lite, sfuggono, per loro natura, a qualsiasi enunciazione od elencazione. Pertanto la compensazione delle spese giudiziali e insindacabile in Sede di legittimita, salvo che non risulti fondata su motivi illogici od erronei. (V 191/73; 210/71; 546/70).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)