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Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 03/07/1978 (Rv. 392717 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392717-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

I giusti motivi che consentono la compensazione delle spese, a norma dell'art 92 secondo comma cod proc civ, sfuggono a qualsiasi enunciazione od elencazione, sicche l'apprezzamento del giudice del merito sulla ricorrenza di tali motivi, e sulla loro idoneita a giustificare l'Esercizio del potere di compensazione, non e sindacabile in Sede di legittimita, salvo che risulti fondato su ragionamento illogico od erroneo. (V 2444/74, mass n 370846; (V 3101/73, mass n 366868).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)