Sez. 1, Sentenza n. 3289 del 03/07/1978 (Rv. 392717 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
I giusti motivi che consentono la compensazione delle spese, a norma dell'art 92 secondo comma cod proc civ, sfuggono a qualsiasi enunciazione od elencazione, sicche l'apprezzamento del giudice del merito sulla ricorrenza di tali motivi, e sulla loro idoneita a giustificare l'Esercizio del potere di compensazione, non e sindacabile in Sede di legittimita, salvo che risulti fondato su ragionamento illogico od erroneo. (V 2444/74, mass n 370846; (V 3101/73, mass n 366868).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)