Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008 (Rv. 601666 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Omesso esercizio da parte del giudice di appello del potere di rinnovazione di un mezzo di prova - Mancata proposizione dell'istanza dell'appellante intesa a sollecitare l'esercizio di detto potere - Deduzione come vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Allorquando il giudice di appello sia stato investito della valutazione che il giudice di primo grado ha compiuto delle emergenze di un mezzo di prova e non sia stato in alcun modo sollecitato a disporne la rinnovazione, l'omesso esercizio da parte dello stesso giudice di appello del potere di rinnovazione di cui al primo comma dell'art. 356 cod. proc. civ. non è di per sé deducibile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non essendo consentito l'esame del motivo sulla base dell'analisi della motivazione del giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)