Sez. 3, Sentenza n. 11436 del 01/08/2002 (Rv. 556505 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE | Decisione al riguardo - Giudizio di mera opportunità - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - ESAME DEI TESTIMONI - RINNOVAZIONE
L'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 cod. proc. civ. , esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281, Cod. Proc. Civ. art. 356, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)