diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19827 del 26/02/2003 Ud. (dep. 30/04/2003) Rv. 224404 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Stampa periodica - Direttore responsabile - Diffamazione quale evento del reato omissivo ex art. 57 cod. pen. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224404-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

Poiché il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa rappresenta l'evento del reato colposo attribuibile al direttore responsabile, ai sensi dell'art 57 cp., la condotta omissiva di quest'ultimo consiste specificamente nel non aver attivato i dovuti controlli per evitare che -col mezzo della stampa e sul periodico da lui diretto- si ledesse dolosamente la reputazione di terze persone; ne consegue che, se il delitto di cui all'art. 595 comma terzo Cp non risulta essere stato consumato per carenza dell'elemento psicologico, la fattispecie colposa omissiva prevista a carico del direttore non può trovare applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)