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Sez. 5 - , Sentenza n. 22850 del 29/04/2019 Ud. (dep. 23/05/2019) Rv. 275556 - 01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE | Diffamazione - Assoluzione dell'autore dell'articolo - Responsabilità del direttore - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275556-01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE

Il delitto di diffamazione commesso dal giornalista con il mezzo della stampa si configura quale evento di quello attribuibile, ex art. 57 cod. pen., al direttore responsabile la cui condotta omissiva consiste nel non aver esperito i dovuti controlli al fine di evitare che, attraverso il periodico da lui diretto, venisse dolosamente lesa la reputazione di terze persone; sicché, in caso di assoluzione del giornalista dall'imputazione di diffamazione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato, deve altresì escludersi alcuna responsabilità penale in capo al direttore. (Conf., altresì, Sez. 5, n. 8418 del 1992, Rv. 191929-01).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)