Sez. 3, Sentenza n. 2823 del 01/12/1966 (Rv. 325379 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - MODALITA DELL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - ALL'ESECUZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - INAPPLICABILITA ALL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI URGENTI DI AFFIDAMENTO DELLA PROLE NEL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE - MODALITA DELL'ESECUZIONE.*
I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal Presidente del tribunale o dal giudice istruttore, a norma dell'art. 708 cod.proc.civ in tema di affidamento della prole, in difetto di spontaneo adempimento, sono soggetti ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, con l'ausilio, se del caso, della forza pubblica e senz'uopo di altre particolari formalita. Con tale Forma di esecuzione non appaiono compatibili i rimedi della duplice opposizione previsti negli artt. 615 segg. cod. proc. civ., con le speciali competenze e forme ivi stabilite, che l'urgenza e la natura cautelare dei cennati provvedimenti non tollerano. Le eventuali contestazioni, insorgenti nel corso dell'esecuzione, sono devolute allo stesso organo che ha adottato tali provvedimenti ed al successivo controllo del collegio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Civ. art. 150, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)