Sez. 1, Sentenza n. 5696 del 12/11/1984 (Rv. 437373 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - MODALITÀ DI ESECUZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI PROVVISORI - IN GENERE - MODALITÀ DI ESECUZIONE.*
I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal Presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel procedimento di separazione personale a norma dell'art. 708 cod. proc. civ., sono soggetti, in difetto di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che il beneficiario del provvedimento preferisca avvalersi, come gli è alternativamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata, notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere; nella prima ipotesi giudice competente per l'esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito se risulta già instaurato il relativo giudizio, mentre nella seconda ipotesi competente è il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie. (V 5608/83, mass n 430551; (V 4571/82, mass n 422542; (V 2092/67, mass n 329206; (V 2823/66, mass n 325379; (Conf 5947/82, mass n 423698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701, Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)