Sez. L, Sentenza n. 3723 del 30/05/1983 (Rv. 428630 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Perché un evento lesivo possa considerarsi verificato in "occasione di lavoro", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del d.P.R. n.1124 del 1965, occorre che il relativo rischio - sia esso proprio (insito nello svolgimento dell'attività lavorativa) che improprio (derivante da attività a quella solo connessa) - resti comunque specificamente professionale, vale a dire inerente, e non in via puramente accidentale o marginale, alla prestazione resa dal lavoratore, ciò che è da escludere allorquando l'evento stesso è dovuto ad una scelta del lavoratore il quale con atto volontario e per soddisfare esigenze personali, affronti un rischio diverso da quello cui sarebbe assoggettato dalle esigenze del lavoro.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)