Sez. 3, Sentenza n. 10015 del 15/11/1996 (Rv. 500557 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Responsabilità di una società - Fatto dei dipendenti connesso alle incombenze affidate - Configurabilità di un reato - Necessità - Cognizione del reato "incidenter tantum" da parte del giudice civile - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La società è responsabile del danno morale provocato dalla condotta dei suoi dipendenti nell'esercizio delle incombenze loro affidate soltanto se costituisce reato, configurabile "incidenter tantum" anche dal giudice civile, in difetto di cognizione del giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)