Sez. 3, Sentenza n. 2380 del 19/02/2002 (Rv. 552344 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Responsabilità dell'ente pubblico per danno non patrimoniale - Fatto del dipendente connesso alla incombenze affidategli - Configurabilità di un reato - Necessità - Cognizione del reato "incidenter tantum" da parte del giudice civile - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
L'ente pubblico è responsabile del danno morale provocato dalla condotta del suo dipendente, nell'esercizio delle incombenze a lui affidate, soltanto allorché tale condotta costituisca reato, il quale è accertabile "incidenter tantum" anche dal giudice civile in difetto di cognizione del giudice penale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)