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Sez. L, Sentenza n. 15222 del 22/07/2016 (Rv. 640738 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 21 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 comparto Autonomie locali - Periodo di comporto di diciotto mesi - Sistema di calcolo aritmetico - Determinazione del numero massimo di giorni complessivo.
Stato
decisa il 2016-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640738-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 21 del c.c.n.l. enti locali del 6 luglio 1995 fissa la durata massima del comporto in diciotto mesi e, come si desume dal riferimento alla sommatoria aritmetica dei giorni di assenza, ne prevede il computo secondo un criterio unico, avente caratteristiche di omogeneità ed uniformità, sicché, posto che ai predetti fini il divisore deve essere sempre trenta anche se le assenze siano cadute in mesi dell'anno di durata inferiore o superiore a trenta giorni, i diciotto mesi equivalgono sempre e comunque a cinquecentoquaranta giorni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1995 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)