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Sez. L, Sentenza n. 5527 del 21/03/2016 (Rv. 639084 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Artt. 21 e 22 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 comparto Autonomie locali - Assenze per malattia e per infortunio o malattia per causa di servizio - Cumulabilità nel periodo di comporto - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639084-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO

In tema di eccessiva morbilità del lavoratore, l'art. 22 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 comparto Autonomie locali non prevede un distinto periodo di comporto ma richiama, per l'ipotesi di infortunio o malattia per causa di servizio, il limite massimo di conservazione del posto di trentasei mesi previsto dal precedente art. 21 in caso di assenze per malattia, sicché, ai fini del calcolo del periodo superato il quale il datore può recedere dal rapporto, vanno calcolate entrambe le tipologie di assenze, anche atteso che un'interpretazione nel senso di un raddoppio del termine snaturerebbe, per la durata eccessiva, la funzione stessa dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 06/07/1995 art. 21, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)