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Sez. 2, Sentenza n. 841 del 30/03/1966 (Rv. 321679 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL SOCIO - SOCIO D'OPERA E LAVORATORE DIPENDENTE - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1966-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321679-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL SOCIO - SOCIO D'OPERA E LAVORATORE DIPENDENTE - DIFFERENZA.*

Anche una prestazione di attivita personale puo costituire oggetto di conferimento in societa. Nelle societa di persone la posizione del, socio d'opera, e diversa dalla posizione del prestatore di lavoro subordinato retribuito mediante partecipazioni agli utili, la quale, essendo caratterizzata essenzialmente dal rapporto di subordinazione, esclude di per se l'esistenza di un rapporto di societa, esplicantesi mediante il concorso nella gestione sociale con diritto agli utili e soggezione alle perdite. L'elemento della retribuzione, anche se questa sia ragguagliata alle tariffe sindacali, non e di per se sufficiente a qualificare rapporto di prestazione d'opera quello intercorso tra le parti, potendo il riferimento a quelle tariffe essere stato fatto a titolo indicativo della misura del compenso dell'apporto in attivita personale del socio d'opera. Pertanto, una volta accertato, con riferimento alla volonta negoziale dei contraenti, che gli accordi contrattuali erano diretti all'Esercizio in comune di un, attivita economica, al fine di dividerne gli utili bene e esclusa la configurabilita di un rapporto di lavoro subordinato. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)