Sez. 3, Sentenza n. 11315 del 15/05/2009 (Rv. 608261 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Mancata integrazione - Rilevabilità d'ufficio - Necessità - Fondamento - Omissione da parte del giudice - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI
La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in cui era stata omessa l'integrazione del contraddittorio con riferimento al proprietario del veicolo investitore, quale litisconsorte necessario nell'azione diretta proposta nei confronti del suo assicuratore per la r.c.a., ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, "ratione temporis" applicabile, la S.C., enunciando il riportato principio, ha cassato la sentenza di appello, rinviando ad altra sezione della medesima Corte di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)