Sez. 3, Sentenza n. 1911 del 16/05/1975 (Rv. 375601 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA INTEGRAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFETTOSA ATTIVITA DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - OMESSA INTEGRAZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - DIFETTOSA ATTIVITA DEL GIUDICE - IRRILEVANZA.*
La regola dettata dal terzo comma dell'art 157 cod proc civ, secondo cui la nullita non puo essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi in cui la nullita non possa pronunciarsi che su istanza di parte e non riguarda percio i casi in cui, invece, la nullita si deve rilevare d'ufficio. La regola non trova quindi applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullita si ricolleghi a un difetto di attivita del giudice al quale incombeva l'Obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarita del processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)