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Sez. 3 - , Ordinanza n. 24538 del 05/10/2018 (Rv. 651152 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVE | Giudizio sommario di cognizione - Conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c. - Presupposti - Natura dell’istruttoria da compiere – Valutazione del giudice – Necessità - Carenza delle deduzioni istruttorie - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651152-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - PROVE

La valutazione, da parte del giudice, della necessità di un'istruzione non sommaria, ai fini della conversione del rito ex art. 702 ter, comma 3, c.p.c., presuppone pur sempre che le parti – e in primo luogo il ricorrente – abbiano dedotto negli atti introduttivi tutte le istanze istruttorie che ritengano necessarie per adempiere all'onere probatorio ex art. 2967 c.c., non potendosi attribuire a tale decisione la funzione di rimetterle in termini per la formulazione delle deduzioni istruttorie, che siano state omesse o insufficientemente articolate "in limine litis".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 ter com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)