Sez. 3, Sentenza n. 6502 del 10/05/2001 (Rv. 546566 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Assistente di ente ospedaliero - Collaboratore, di supporto, di primario e aiuto, nell'ambito delle scelte terapeutiche e direttive di questi (artt. 7, sesto comma, d.P.R. 128/1969 e 63, terzo comma, d.P.R 761/1979) - Limiti - Conseguenze - Lesioni gravi derivatene al paziente - Responsabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
Ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128, l' assistente di un ente ospedaliero - che a norma dell'art. 63, terzo comma, d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, appartiene alla posizione iniziale, e perciò svolge funzioni medico - chirurgiche di supporto - ha la responsabilità dei malati, ma la sua collaborazione nei compiti del primario e dell' aiuto del reparto è vincolata alle scelte terapeutiche, istruzioni ed iniziative dei medesimi - salvo il dissenso ad essi espresso, basato sulla necessaria diligenza e perizia - potendo provvedere direttamente soltanto nei casi di urgenza, purché la valutazione della sussistenza della stessa non contrasti, nei predetti limiti, con le direttive ricevute. Pertanto, l'assistente che, dopo aver tempestivamente rappresentato all'aiuto le complicanze insorte durante un parto, allorché l'urgenza non era ancora sorta, o sia stata da questi esclusa, esegua le direttive terapeutiche dal medesimo impartite, non è responsabile delle gravi lesioni derivatene alla partoriente, non essendogli consentito dalla normativa succitata di discostarsi dalle direttive ricevute, salvo il predetto motivato dissenso, né potendo l'assistente, con maggiori titoli o di turno, sostituire l'aiuto scegliendo una terapia diversa - quale ad esempio la disposizione e l'esecuzione di un parto cesareo, che è un intervento chirurgico - se non ricorrono le ipotesi previste dal settimo comma del medesimo art. 7 d.P.R. n. 128/1969, e cioè l'assenza o l'impedimento dell'aiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, DPR 27/03/1969 num. 128 art. 7 CORTE COST., DPR 20/12/1979 num. 761 art. 63
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)