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Sez. 3, Sentenza n. 7682 del 16/04/2015 (Rv. 635102 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Ritardo del primario nel raggiungere la struttura sanitaria - Obblighi dell'aiuto primario - Rinvio di intervento chirurgico urgente in attesa del primario - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di ritardata esecuzione di parto cesareo.
Stato
decisa il 2015-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635102-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, il contegno dell'aiuto primario che, in caso di assenza o impedimento del primario, ometta di eseguire un intervento chirurgico urgente viola gli obblighi su di esso gravanti, i quali includono non solo quello di attivarsi secondo le regole dell'arte medica, avuto riguardo al suo standard professionale di specialista, ma anche di salvaguardare, ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., la vita del paziente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito ha ravvisato la responsabilità di un aiuto primario di ostetricia che, accertato il grave stato di sofferenza del feto sulla base delle inequivocabili risultanze dell'esame del tracciato cardiotocografico e di quello amnioscopico, a dispetto dell'estrema urgenza dell'intervento, ometteva di procedere - in attesa dell'arrivo del primario - all'esecuzione del parto cesareo, di per sé eseguibile anche da un solo medico con l'ausilio di uno strumentista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1173, Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)