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Sez. 6, Sentenza n. 37367 del 06/05/2014 Ud. (dep. 09/09/2014) Rv. 261933 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI | Concorso di persone nel reato - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261933-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - DEVASTAZIONE E SACCHEGGI

Ai fini della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato di devastazione (art. 419 cod. pen.) può non essere sufficiente che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento o partecipi ai disordini, essendo invece necessario, un contributo - di ordine morale o materiale - all'azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell'evento di devastazione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 419

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)